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Dal Collegato ambientale novità su Rifiuti, Bonifiche e Servizio Idrico Integrato
Tutte le nuove disposizioni che interessano i servizi pubblici locali
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19/02/2016

Sulla Gazzetta ufficiale del 18 gennaio, è stata pubblicato il c.d. Collegato Ambientale alla legge di stabilità per il 2014, la Legge 221 del 28 dicembre 2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, che è entrato in vigore il  2 febbraio scorso. Introduce nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche, sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, difesa del suolo, risorse idriche ed istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia  e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Ma in questo articolo verranno esaminate le disposizione di maggior interesse per le aziende che gestiscono servizi pubblici locali. Alcune norme sono di immediata applicazione, altre invece rimandano la loro operatività a futuri decreti del Ministero dell’Ambiente.

L’esame delle nuove norme viene fatto suddividendole per materia.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Attivita' di vigilanza sulla gestione dei rifiuti

L’Art. 29 attribuisce al Ministero dell'ambiente i compiti precedentemente spettanti all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti (oggi abolito), ed in particolare: l’ elaborazione di parametri per l'individuazione dei costi standard, e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento; - l’elaborazione di uno o piu' schemi tipo di contratto di  servizio; - la  verifica del rispetto dei termini di cessazione delle gestioni “in economia”; - la verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti e l’accertamento della responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni.

 

Tariffa del servizio di gestione dei  rifiuti urbani e assimilati

L’Art. 42 modifica il  testo del comma 667, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", annunciando un decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro il 2 febbraio 2017,  che stabilirà criteri  per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

 

Misure per incrementare la raccolta differenziata  e il riciclaggio

L’art. 32 dispone che nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale

ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dalla nuova norma. Inoltre la misura del tributo sul conferimento dei rifiuti in discarica (articolo 3,comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata.

Spetta alla regione definire, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune.

L'addizionale sul conferimento dei rifiuti in discarica è dovuta alle regioni e

affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati, il cofinanziamento degli impianti.Inoltre l’art. 34 estende il tributo speciale per il deposito in discarica anche al conferimento dei rifiuti in impianti di incenerimento senza recupero energetico. L’art. 45 dispone che le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalita' automatiche e progressive, per i comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, e dai rispettivi programmi regionali ovvero riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.

Rifiuti in Discarica

L’art.46 haabrogato il divieto di ammissibilitàin discarica dei rifiuti con PCI(Poterecalorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg.(la lettera p dell'articolo 6, comma 1, del Dlgs 36/2003).L’art. 48 ha specificato il disposto di cui all’art.7 del Dlgs 36/2003 in base al quale i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo un trattamento. Quale eccezione a tale regola era già previsto il caso dei “rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalita' del Dlgs 36/2003, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente”. La nuova norma dispone che sarà compito dell’ISPRA, entro il 2 aprile 2017, individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando “il trattamento non e' necessario ai predetti fini”.  L’art.47 haaggiornato gli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica imponendo a ciascuna regione, entro il 2 febbraio 2017, l’elaborazione ed approvazione di un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, allo scopo di raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale, oppure, a livello provinciale, i seguenti obiettivi:

a) entro il 2 febbraio 2021 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;

b) entro il 2 febbraio 2024 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

c) entro il 2 febbraio 2031 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

Miscelazione dei rifiuti

L’Art. 49 conferma quanto già affermato in dottrina (anche dal sottoscritto) e dalla giurisprudenza, cioè che le miscelazioni di rifiuti non vietate in base all'articolo 187 del Dlgs 152/2006 non possono essere sottoposte ad autorizzazione e non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.Tale norma si è resa necessaria perché è stata prassi di molte Pubbliche amministrazioni l’inserimento di tali gravose prescrizioni o limitazioni.

Scambio di beni usati

L’art. 66 ha inserito nel Dlgs 152/2006, ilcomma 1-bisdell'articolo 180-bis, ai sensi del quale i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta, per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Neicentri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili.Nei centri di raccoltapossono anche essere individuatispazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti,con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende i igiene urbana.

Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni

L’articolo 40 istituisce un esplicito divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo nonché dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque e negli scarichi. La violazione del divieto relativo ai prodotti da fumo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 60 a 300 euro, mentre quella relativa agli altri rifiuti con la sanzione amministrativa pecuniaria 30 a 150 euro.

Utilizzazione delle terre e rocce da scavo

L’Art. 28 elimina dal campo di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente

n. 161 del 2012, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). Si tratta di una modifica apprezzabile in quanto i residui di lavorazione di materiali lapidei hanno un’origine del tutto diversa dalle terre da scavo e sono già correttamente disciplinati nell’ambito della disciplina dei sottoprodotti, qualora possiedano le caratteristiche di cui all’art. 184-bis del Dlgs 152/2006 e s.m.

IMPRENDITORI AGRICOLI

Formulari

L’art. 29 introduce nell’articolo 193, comma 2, el  Dlgs 152/2006 e s.m. una disposizione in base alla quale gliimprenditori agricoli di cui all'articolo  2135  del  codice  civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del  formulario di identificazione peril trasporto dei rifiuti la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo.Tale disposizione costituisce il corollario della disposizione relativa al deposito temporaneo degli imprenditori agricoli, introdotta dall'art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015, ai sensi della quale il luogo di produzione dei rifiuti deve intendersi per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci. La medesima disposizione rinvia inoltre ad apposito decreto del Ministero dell'ambiente la previsione di ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel  caso  in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la

cooperativa agricola di cui e' socio. Si rammenta inoltre che dal 1 gennaio 2016 è divenuta operativa la disposizione (comma 9-bis dell’art.193 del Dlgs 152/2006 e s.m.) in base alla quale non è considerata trasporto (e dunque non necessita del formulario) l’esecuzione delle seguenti attività:

1-    la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.

2-      la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Trasporto in conto proprio

Inoltre ai sensi dell’art.69 del “Collegato ambientale” i medesimi imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti pericolosi, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 ilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.Il disposto di legge è assai chiaro nella destinazione dei rifiuti pericolosi allo “smaltimento”, risultando esclusa quindi la possibilità di avvio a recupero. Si rammenta inoltre che il trasporto “in conto proprio” richiede comunque un’iscrizione, per quanto “semplificata”[1] all’Albo Gestori ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni.

 

RIFIUTI SANITARI ANCHE PERICOLOSI

La medesima disposizione “di favore” relativa al trasporto in conto proprio

è stata indirizzata anche aisoggetti esercenti attivita' ricadenti nell'ambito dei seguenti codici ATECO :

96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere),

96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza) e

96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing)

che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03 (rifiuti sanitari a rischio infettivo), relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglientiusati.Tali soggetti inoltre adempiono: a)all’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e b) all'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il M.U.D.(modello unico di dichiarazione ambientale), di cui al Dlgs 152/2006, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193.

I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire:

-presso la sede dei soggetti esercenti le attività o

-tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia

dei dati trasmessi. 

La nuova norma stabilisce inoltre chel'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve anche agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi

L’Art. 30 inserisce nell’articolo 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti), il seguente comma: «1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di

rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente   ad   imprese

autorizzate alle attivita' di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attivita' di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto àpubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».

Il primo periodo del comma appare perfino superfluo in quanto non dice nulla che non fosse già contemplato dall’art.188 anche nel testo previgente. Sicuramente innovativo è invece il secondo periodo il quale esclude la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi dalle agevolazioni riservate alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (nessun obbligo di registri, formulari, MUD, iscrizione all’Albo).

FERTILIZZANTI

L’Art. 25 ha modificato l'allegato 2 (AMMENDANTI), al decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75, in materia di fertilizzanti inserendo nella descrizione della composizione dell’“Ammendante compostato misto” (punto 2, numero 5, terza colonna) anche i rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario.

Inoltre l’art. 26“Fertilizzanti correttivi”ha stabilito chel’ utilizzazione agronomicadei correttividi cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75, ed in particolare del gesso di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, come definitiall'allegato 3 del medesimo decreto legislativo ,qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al codice di buona pratica agricola, adottato con decreto del Ministro per le politiche

agricole 19 aprile 1999.Tali correttivi devono riportare in etichetta il titolo di azoto.

 

BONIFICHE

Interventi di bonifica da amianto

L’art.56 ha stabilito cheai soggetti titolari di reddito d'impresa che mettono in atto nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per  gli interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.   Il credito d'imposta è  ripartito nonchè utilizzato in tre quote annuali di pari importo e non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni attuative di tale disposto dovranno essere adottate entro il 2 aprile 2016 con decreto del Ministro dell'ambiente. Inoltre è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto.

L’art. 31 introduce l’articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale.Il nuovo articolo dispone che il soggetto nei cui confronti il Ministero

dell'ambiente ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva. Tale proposta:

a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;

b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;

c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;

d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un

inquinamento residuo che comporta un rischio  per  la  salute  e  per l'ambiente;

e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati;

f) in caso di concorso di piu' soggetti nell'aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;

g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

La nuova norma stabilisce le modalità di svolgimento della conferenza.

In particolare le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti. Lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente .

 



 

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