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Impianti a rischio di incidente rilevante, arriva la Seveso III
Il nuovo provvedimento prevede un miglior accesso alle informazioni sui rischi e una più efficace partecipazione dei cittadini alle decisioni
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04/08/2015

Riduzione degli oneri amministrativi, semplificazione delle misure di controllo e soprattutto accesso alle informazioni sui rischi e partecipazione alle decisioni. Queste le novità principali contenute nella cosidetta Seveso III, il provvedimento (D.lgs 105) pubblicato il 14 luglio scorso sulla Gazzetta Ufficiale che riguarda l'attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, e che dal 1° giugno 2015 è andato a sostituire le direttive 96/82/CE (cd. “Seveso II”), recepita in Italia con il D.lgs 334/99, e 2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/05“.

Le principali novità, così come è stato comunicato dallo stesso Governo, riguardano: le misure di controllo degli stabilimenti interessati, per le quali è prevista una semplificazione nell’attuazione ed una riduzione degli oneri amministrativi; le garanzie per i cittadini coinvolti di un migliore accesso all’informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali  - in tal senso le informazioni sono predisposte dall' autorità comunale anche sulla base di linee guida - e su come comportarsi in caso di incidente. In tal caso le informazioni devono essere chiare e comprensibili e vengono diffuse d' ufficio dal Sindaco ad ogni persona e struttura, nonchè area frequentata dal pubblico, comprese scuole ed ospedali, che possono essere colpiti da incidente rilevante verificatosi in uno stabilimento, nonchè a tutti gli stabilimenti adiacenti onde evitare il c.d. effetto domino.

Prevista inoltre un’efficace partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante, del pubblico il quale deve essere posto nelle condizioni di poter esprimere il proprio parere in merito a singoli progetti specifici, in maniera tempestiva. 

Garanzie sono inoltre previste anche per quei cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o la possibilità di partecipazione, per i quali, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998, è disposta la possibilità di avviare azioni legali.

 

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