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Riforma della Legge sulle aree protette, molte perplessità e critiche
Il testo unificato all’esame del Senato è definito dagli ambientalisti un “inaccettabile attacco alla natura”
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30/07/2014

Un testo unificato all’esame del Senato propone sostanziali modifiche alla Legge 394/91 sulle aree protette. Il 15/9/2013, il Senatore D'Alì ha presentato il DDL n. 119 riguardante la riforma della Legge 394/91, in materia di aree protette. Successivamente anche i Senatori De Petris e Caleo hanno presentato un DDL inerente la stessa materia, rispettivamente con le proposte n. 1004 e 1034. Le proposte sono state successivamente unificate in unico testo, che è stato oggetto di forti critiche da parte delle maggiori Associazioni ambientalistiche, le quali definiscono il testo un autentico ed inaccettabile attacco alla natura, mentre Coldiretti e Federparchi ritengono necessaria la modifica della Legge, criticando solo in alcuni punti il DDL.

Nel dettaglio, ecco cosa prevede la riforma. Controllo della fauna selvatica da parte dei cacciatori, che devono avere conseguito un'idonea abilitazione e devono essere validati dall'Ispra. I più critici ritengono che in realtà così si apre la possibilità di effettuare interventi di controllo faunistici finora non consentiti. Previste royalties dai privati agli Enti Parco per la costruzione di opere impattanti, fino ad oggi vietate, all'interno delle aree naturali protette e nelle zone contigue. Tale sistema di finanziamento si ritiene pericoloso perché potrebbe scaturirne una mercificazione dei beni comuni fondamentali, come biodiversità, acqua e paesaggio, che le aree protette dovrebbero tutelare. Gestione dei parchi, il DDL introdurrebbe in tal caso un obbligo di intesa con i Comuni, da parte della Regione in merito all'approvazione del Piano del Parco. L'articolo 1 del DDL interviene inoltre sulla classificazione delle aree naturali protette, aggiungendo la figura dei Parchi geologici nazionali, dei quali si prevede che – come già ora le riserve naturali – possano essere statali o regionali «in base alla rilevanza degli interessi in essi rappresentati»; si prevede altresì la figura dei parchi nazionali con estensione a mare; e si distingue tra aree marine protette e riserve marine, sulla base di un criterio dimensionale. Viene poi modificata la disciplina relativa al Consiglio direttivo del parco nazionale i cui componenti sono nominati con decreto ministeriale sentite le Regioni interessate. Tale parere scompare nel testo di riforma, mentre è discusso l’inserimento di rappresentanti delle associazioni agricole. Criticata anche l'introduzione del silenzio/assenso per l'approvazione del regolamento del Parco, il quale si intende approvato trascorsi inutilmente dodici mesi dall'inoltro dello stesso da parte dell'Ente parco al Ministero dell'ambiente. Infine oggetto di critica è anche il ruolo che è attribuito a Federparchi, che diverrebbe rappresentante esclusivo degli Enti gestori delle aree naturali protette, nonostante si tratti di una Associazione di categoria che non riunisce tutti i soggetti che hanno oggi la responsabilità della gestione delle aree naturali protette. 

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